La capacità di agire di una persona (ieri, oggi, domani)
La credibilità di una persona
Il danno causato da un evento traumatico (cerebrale, emozionale, intossicazione cerebrale)
Ambito civile (quantificazione del danno biologico di natura psichica; valutazione della capacità di intendere e volere; valutazione delle capacità di prendere decisioni; provvedimenti di inabilitazione, amministrazione di sostegno)
Ambito medico-legale e assicurativo (idoneità a mansioni lavorative specifiche; documentazione di invalidità; idoneità alla guida; idoneità al porto d’armi; capacità testamentaria)
Il CTU è un ausiliario del Giudice, nominato direttamente dal Tribunale. La sua funzione principale è quella di fornire al Giudice un parere tecnico imparziale e obiettivo su questioni che richiedono specifiche competenze psicologiche o mediche, non direttamente possedute dal magistrato.
Ruolo e Funzioni del CTU:
Ausilio al Giudice: Il CTU agisce come "occhio" e "orecchio" del Giudice, raccogliendo dati e fornendo elementi di valutazione complessi, che il Giudice utilizzerà per prendere decisioni informate.
Imparzialità e Obiettività: Deve operare in totale autonomia e imparzialità rispetto alle parti in causa. Il suo obiettivo primario è il "superiore interesse del minore".
Risposta al Quesito Peritale: Il Giudice formula un quesito specifico al CTU (es. "valutare le capacità genitoriali dei coniugi", "individuare la soluzione di affidamento più idonea al benessere dei minori", "accertare le dinamiche relazionali familiari"). Il CTU deve rispondere a questo quesito attraverso un'indagine approfondita.
Metodologia di Indagine: Il CTU conduce colloqui con i genitori, i minori (ove opportuno e con le dovute cautele, anche videoregistrati se richiesto), altri membri della famiglia o figure significative (insegnanti, operatori dei servizi sociali, etc.), somministra test psicodiagnostici e osserva le interazioni familiari.
Redazione della Relazione Peritale: Al termine delle indagini, il CTU redige una relazione scritta dettagliata (la CTU), in cui espone le metodologie utilizzate, le osservazioni raccolte, l'analisi dei dati e le conclusioni in risposta al quesito del Giudice. Questa relazione è un elemento di prova fondamentale nel processo.
Contraddittorio con i CTP: Durante le operazioni peritali, il CTU interagisce con i CTP nominati dalle parti. Deve permettere loro di partecipare agli incontri, visionare i materiali e presentare osservazioni, alle quali il CTU deve rispondere nella relazione finale.
Divieto di Funzione Terapeutica: Il CTU non svolge un ruolo terapeutico o conciliativo. La sua attività è esclusivamente valutativa e diagnostica a fini giudiziari.
Il CTP è un professionista nominato da una delle parti in causa (ad esempio, il padre o la madre) per affiancarla e tutelarne gli interessi tecnici durante la Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Ruolo e Funzioni del CTP:
Supporto alla Parte: Il CTP agisce come esperto di fiducia della parte che lo ha nominato, fornendo un supporto tecnico e psicologico alla sua posizione.
Affiancamento al Legale: Lavora in sinergia con l'avvocato della parte, aiutandolo a interpretare le questioni psicologiche e a formulare strategie difensive basate su evidenze tecniche.
Controllo sull'Operato del CTU: Il CTP partecipa attivamente a tutte le operazioni peritali condotte dal CTU (colloqui, somministrazione test, osservazioni). Il suo compito è vigilare sulla correttezza metodologica dell'operato del CTU, sulla completezza dell'indagine e sull'imparzialità delle conclusioni.
Formulazione di Osservazioni e Memorie: Il CTP ha il diritto di presentare al CTU osservazioni scritte sulla bozza di relazione (o direttamente al Giudice, nel caso di disaccordo sostanziale), evidenziando eventuali criticità, omissioni, errori interpretativi o prospettive diverse. Queste osservazioni contribuiscono al contraddittorio processuale.
Redazione della Relazione di Parte: Spesso il CTP redige una propria relazione tecnica, in cui espone le proprie valutazioni sulla situazione familiare, le critiche alla CTU (se presenti) e le argomentazioni a supporto della posizione della parte che lo ha incaricato.
Tutela del Minore: Sebbene rappresenti gli interessi di una parte, il CTP è comunque un professionista che deve agire nel rispetto del codice deontologico e, in ultima analisi, deve sempre tenere in considerazione il superiore interesse del minore. Se ritiene che la posizione del suo cliente sia pregiudizievole per il minore, dovrebbe segnalarlo e/o valutare l'opportunità di proseguire l'incarico.
Non Sostituzione della Terapia: Come il CTU, il CTP non svolge funzioni terapeutiche. Il suo ruolo è peritale e di consulenza. Non può incontrare il minore al di fuori degli incontri peritali stabiliti dal CTU, per non influenzare l'indagine.